Statuto dell'Associazione "Ragione & Diritto"

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[ Art. 1 ] Denominazione

  1. E’ costituita ai sensi dell’art. 36 cod. civ. un’Associazione non riconosciuta senza fini di lucro denominata Ragione & Diritto.
  2. L’Associazione potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

 

[ Art. 2 ] Sede

  1. La sede legale di “Ragione & Diritto è fissata in Milano, Corso di Porta Romana, 52
  2. La sede legale potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo, comunicata a tutti gli associati

 

[ Art. 3 ] Durata

  1. L’Associazione è a tempo indeterminato e il suo scioglimento può essere deliberato dall’assemblea con il voto almeno dei tre quarti degli iscritti; può essere altresì deliberato dalla maggioranza degli iscritti quando il numero degli associati si riduce a 10;
  2. Il Consiglio Direttivo provvederà e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, con obbligo di devolvere lo stesso, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito, se obbligatorio, l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

 

[ Art. 4 ] Logo

  1. L’Associazione adotta per le attività generali il logo riprodotto nell’intestazione del presente atto.
  2. La denominazione ed il logo della Associazione devono essere utilizzate per tutte le comunicazioni della Associazione e dei suoi organi, salvo incompatibilità con gli strumenti di comunicazione impiegati.

 

[ Art. 5 ] Finalità

  1. Ragione & Diritto .è un’Associazione libera, indipendente da qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato senza scopi di lucro, apolitica ed apartitica che, ponendosi come fine ultimo la tutela dei diritti della persona individuali e collettivi, si propone di tutelare e valorizzare la professione forense tramite:a) l’accrescimento professionale e culturale degli avvocati e di altri operatori del diritto con la promozione di corsi, conferenze, seminari e pubblicazioni;
    b) il confronto, la collaborazione e lo scambio di informazioni e di conoscenze tra avvocati con diverse competenze specialistiche;
    c) il confronto, la collaborazione permanente e lo scambio di conoscenze sui temi concernenti la tutela dei diritti tra avvocatura e altre realtà operanti nel mondo del diritto quali la magistratura, il mondo accademico e della ricerca scientifica, enti pubblici o privati, professionisti di altre categorie;
    d) la rivalutazione dell’etica dell’avvocato promuovendo lo studio e la divulgazione delle norme deontologiche;
    e) l’offerta di servizi e di convenzioni agli associati, utili per lo svolgimento dell’attività professionale;
    f) la promozione di scambi giuridico-culturali con avvocati di paesi esteri, collaborando anche con enti, istituzioni e associazioni straniere attive in ambito giuridico;
    g) la promozione e la preparazione degli aspiranti avvocati affinché l’accesso alla professione forense sia accompagnato da un’adeguata preparazione tecnica e culturale;
    h) la tutela ed il rispetto della figura del praticante avvocato per garantire un dignitoso, corretto e formativo svolgimento della pratica forense;
    i) l’esame delle proposte di legge e dei nuovi testi di legge e l’elaborazione di proposte normative da trasmettere agli organi legislativi o amministrativi, anche tramite comunicazione pubblica o preparazione di iniziative di legge popolari, ai sensi dell’art. 71 della Costituzione.

 

[ Art. 6 ] Attività

  1. L’Associazione svolge tutte le attività che sono utili e funzionali alle finalità associative descritte all’articolo precedente.
  2. Nella realizzazione delle proprie attività l’Associazione mira alla collaborazione con altre associazioni nazionali e straniere, di avvocati, magistrati e di altre professioni o imprenditoriali, e con istituzioni e enti italiani o stranieri.

 

[ Art. 7 ] Categorie di soci e modalità d’iscrizione

  1. Possono essere soci ordinari dell’Associazione:
    – gli Avvocati iscritti in un albo professionale tenuto da un Consiglio dell’Ordine in Italia che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nell’ultimo quinquennio o esercenti la professione in uno Stato appartenente all’Unione Europea o al Regno Unito, che non abbiano riportato nell’ultimo quinquennio dall’organismo straniero a ciò preposto sanzioni disciplinari superiori a quella equipollente all’avvertimento;
    – i Praticanti Avvocati iscritti in un registro tenuto da un Consiglio dell’Ordine in Italia che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento;
    – i Giuristi d’impresa o i dipendenti di enti pubblici o privati che abbiano il titolo di avvocato.
  2. Possono essere soci onorari, giuristi e studiosi del diritto, anche non avvocati, che sono nominati nell’atto costitutivo o dal Consiglio Direttivo per il comprovato sapere giuridico;
  3. Sono soci fondatori, i soci ordinari e onorari, che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
  4. Possono essere soci emeriti, i soci fondatori o ordinari che non sono più in possesso dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nell’albo professionale, sempre che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nell’ultimo quinquennio e che il Consiglio ritenga, per le qualità professionali espresse, di mantenere nell’Associazione.
  5. Possono essere ammessi in qualità di soci solo persone fisiche, non associazioni professionali, società o enti collettivi di qualsiasi genere.
  6. La richiesta di iscrizione deve essere presentata con domanda scritta contenente una dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti necessari; la stessa sarà sottoposta all’esame del Consiglio Direttivo che deciderà sull’iscrizione con delibera comunicata all’interessato.
  7. L’iscrizione e la qualifica di socio si perfezionerà con il pagamento della quota associativa stabilita per l’anno in cui è stata fatta la richiesta, fatto salvo quanto previsto per i soci onorari o emeriti; l’iscrizione è annuale e si intende prestata per l’anno solare in corso e si rinnova automaticamente di anno in anno salvo disdetta da inviarsi con preavviso di 3 mesi rispetto al 31 dicembre di ciascun anno. E’ sempre consentito il recesso che è necessariamente comunicato in forma scritta. La quota associativa per l’anno in corso al momento del recesso è comunque dovuta per intero, come è dovuta per l’intero anche in caso di iscrizione durante l’anno.
  8. E’ escluso espressamente che vi possano essere soci la cui partecipazione alla vita associativa sia a priori limitata nel tempo.

[ Art. 8 ] Diritti e doveri dei soci

  1. Tutte le categorie di soci hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto.
  2. I soci fondatori hanno diritto di voto deliberativo in assemblea e diritto di elettorato attivo e passivo; i soci ordinari e quelli onorari e emeriti che non sono soci fondatori hanno diritto di voto deliberativo in assemblea e diritto di elettorato attivo e passivo nei limiti stabiliti dal presente Statuto;

 

[ Art. 9 ] Quota associativa

  1. La quota associativa, stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo, deve essere corrisposta all’atto dell’iscrizione e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno; il suo mancato saldo passati tre mesi dal termine di pagamento testé indicato comporta la decadenza dalla qualità di socio – fatto salvo quanto stabilito per i soci emeriti ed onorari che non devono pagare la quota – decadenza che dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo senza necessità di votazione assembleare.
  2. E’ esclusa la trasmissibilità della quota e la sua rivalutazione.

 

[ Art. 10 ] Doveri dei soci

  1. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare lo Statuto dell’Associazione, e le deliberazioni degli organi associativi, nonché a mantenere un’irreprensibile condotta professionale e ad astenersi da comportamenti che possano compromettere la reputazione e la dignità della professione, dell’Associazione e degli altri Soci.
  2. I Soci Ordinari, all’atto dell’iscrizione e all’inizio di ciascun anno, sono tenuti al versamento della quota associativa.
  3. I Soci hanno il dovere di curare costantemente il proprio aggiornamento professionale.
  4. Il Consiglio Direttivo può richiedere in qualsiasi momento ai Soci la documentazione ritenuta necessaria per la verifica della permanenza dei requisiti di appartenenza all’Associazione.
  5. I Soci devono comunicare senza indugio il venir meno dei requisiti per far parte dell’Associazione.

 

[ Art. 11 ] Cessazione

  1. I Soci cessano di far parte dell’Associazione:
    a) per recesso;
    b) per il venir meno dei requisiti per far parte della Associazione;
    c) per provvedimento di esclusione a seguito di procedimento disciplinare;
    d) per i soci ordinari e fondatori che non sono soci onorari od emeriti, a seguito di mancato pagamento della quota sociale entro il termine indicato all’art. 9.1
  2. Nei casi sub a) b) e d) la cessazione è disposta dal Consiglio Direttivo. Nel caso sub) c dal Consiglio direttivo su parere del Collegio dei Probiviri o dall’assemblea nel caso indicato dall’ultimo capoverso della lettera c) dell’art. 12 di questo Statuto

 

[ Art. 12 ] Procedimento disciplinare

  1. La violazione dei doveri del Socio, accertata secondo quanto previsto nel presente articolo, comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
    a) avvertimento, consistente nel richiamo della persona sulla violazione commessa e nell’esortazione a non ricadervi;
    b) censura, in caso di violazione di lieve entità;
    c) sospensione dall’iscrizione, fino a un massimo di un anno, in caso di violazione grave;
    d) radiazione, in caso di violazione gravissima o di condotta gravemente lesiva della reputazione o della dignità professionale e della Associazione.
  2. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del precedente n. 1 vengono resi noti a tutte le persone appartenenti all’Associazione.
  3. Il procedimento disciplinare si svolge come segue:
    a) quando perviene notizia di fatti che possano condurre all’applicazione di una sanzione disciplinare, il Collegio dei Probiviri, entro 15 giorni da quando perviene notizia anche a uno solo dei suoi membri di tali fatti, apre il procedimento e nomina tra i suoi membri un relatore;
    b) il Collegio, esaminato il rapporto del relatore e udito l’interessato, esprime a maggioranza un parere sulla vicenda;
    c) Il parere del Collegio deve riportare una sintetica esposizione dei fatti e deve essere adeguatamente Esso è comunicato all’interessato con lettera raccomandata o pec inviata a cura del Presidente del Collegio entro dieci giorni da quello della deliberazione; copia di tale lettera viene inviata, entro lo stesso termine, al Consiglio Direttivo, che in base al parere espresso dal Collegio dei Probiviri adotterà i conseguenti provvedimenti; se il Consiglio Direttivo deciderà di non adottare i provvedimenti conseguenti al parere del Collegio dei Probiviri, dovrà convocare un’apposita assemblea straordinaria dell’Associazione che dovrà esprimersi sulla questione
  4. Salvo casi eccezionali, nei quali a giudizio dei Probiviri sia opportuno procrastinare, per non più di due mesi, lo svolgimento dell’azione nell’interesse della persona sottoposta a procedimento disciplinare, la conclusione del Procedimento disciplinare deve intervenire, a pena di decadenza dell’intero procedimento, non oltre quattro mesi dal momento in cui è pervenuta notizia dei fatti per i quali si procede.
  5. Nel caso in cui intervenga la decadenza dell’intero procedimento disciplinare, i fatti oggetto dello stesso non possono essere posti a fondamento di un ulteriore procedimento disciplinare

 

[ Art. 13 ] Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione

  1. L’Assemblea degli Associati
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. Il Segretario
  5. Il Tesoriere
  6. Il Comitato Tecnico Scientifico
  7. Il Collegio dei Probiviri

 

14.1) L’Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea degli associati è convocata dal Presidente in seduta ordinaria entro il 15 aprile di ogni anno.
  2. Spetta all’Assemblea in seduta ordinaria:
    a) approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio appena passato ed esaminare e approvare il bilancio preventivo per il nuovo esercizio;
    b) ratificare la delibera del Consiglio Direttivo in merito all’ammontare della quota associativa annuale;
    c) eleggere ogni due anni i componenti del Consiglio Direttivo, che siano in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto; d) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
    e) ratificare le nomine dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
  3. In sede ordinaria l’assemblea si costituisce validamente in un’unica convocazione qualunque sia il numero di associati presenti o rappresentati. Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in assemblea o rappresentati aventi diritto di voto.
  4. L’assemblea degli associati si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli iscritti.
  5. Spetta in ogni caso all’Assemblea in seduta straordinaria:
    a) approvare le modifiche statutarie, secondo la maggioranza qualificata richiesta;
    b) deliberare l’eventuale messa in liquidazione dell’Associazione e la nomina dei liquidatori;
    c) revocare in qualsiasi momento il mandato a qualunque consigliere, in ragione di comprovate condotte contrarie all’interesse della Associazione
  6. In sede straordinaria, l’Assemblea si costituisce validamente in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero di associati presenti o rappresentati aventi diritto di voto. In entrambi i casi l’Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti o rappresentati aventi diritto di voto.
  7. E’ possibile partecipare all’Assemblea tramite delega; in tal caso è ammessa una sola delega per partecipante.
  8. L’Assemblea è convocata in sede ordinaria o straordinaria dal Presidente con un avviso di convocazione che deve essere inviato almeno 10 giorni prima della data fissata per la stessa, a mezzo e-mail; a tal fine ogni iscritto fornisce un proprio indirizzo di posta elettronica al momento dell’iscrizione e deve dare pronta comunicazione delle sue variazioni. L’avviso deve contenere, oltre alla data, l’ora, il giorno ed il luogo della riunione e l’indicazione analitica degli argomenti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata anche tre giorni prima della data fissata. In caso di assemblea straordinaria le due convocazioni non possono essere fissate nello stesso giorno. La convocazione è pubblicata anche sul sito web dell’Associazione.
  9. Nel caso di impedimento del Presidente o quando questi non ottemperi al suo dovere di convocare l’Assemblea questa deve essere convocata dal Presidente del Collegio dei Probiviri o se non presente il Collegio dei Probiviri dal Consigliere con maggior anzianità d’iscrizione all’albo.
  10. Ogni associato ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che l’oggetto da deliberare non lo consenta riguardando persone e salvo che la diversa modalità di votazione sia approvata dall’Assemblea stessa.
  11. Il Presidente assume la presidenza dell’assemblea, ne regola il corretto svolgimento, verifica la valida della costituzione della medesima e sovraintende le operazioni di voto; il segretario della Associazione assume il ruolo di segretario dell’assemblea e redige il verbale che, con sottoscrizione del segretario stesso e del Presidente, deve essere conservato anche in supporto digitale a cura del Consiglio direttivo in un apposito quaderno, consultabile da ogni iscritto.
  12. In caso di assenza del Presidente e Segretario l’assemblea vota tra i componenti del Consiglio Direttivo il Presidente e il Segretario dell’assemblea.
  13. Possono partecipare all’Assemblea degli associati tutti gli iscritti che siano in regola con il versamento della quota annuale; è ammessa la partecipazione in assemblea anche dei soci onorari ed emeriti.
  14. Le deliberazioni assunte dall’assemblea, comprese quelle relative al bilancio consuntivo e preventivo, devono essere comunicate tempestivamente agli iscritti all’Associazione tramite il sito web dell’Associazione e tramite e-mail.

14.2) Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione amministrativa e patrimoniale dell’Associazione e svolge attività di conduzione, indirizzo e orientamento dell’attività associativa; deve operare per la realizzazione delle finalità dell’Associazione di cui all’art. 2 dello Statuto. In particolare:
    a) nomina tra i suo componenti il Presidente dell’Associazione, Il Segretario ed il Tesoriere;
    b) nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
    c) stabilisce l’ammontare della quota annuale
    d) delibera in ordine alle richieste di iscrizione all’Associazione;
    e) istituisce eventuali commissioni tematiche, individuandone i componenti tra gli associati;
    f) provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
    g) sottopone all’approvazione dell’assemblea i bilanci consuntivi e preventivi;
    h) esegue le delibere dell’assemblea e da attuazione alle indicazioni programmatiche della stessa;
    i) delibera su ogni altra iniziativa associativa da intraprendere nel rispetto degli articoli 5 e 6 dello Statuto;
    l) di concerto con il Comitato scientifico, individua tra i soci, i referenti e gli organizzatori delle singole iniziative di approfondimento culturale e professionale destinate agli avvocati e agli altri operatori del diritto;
    m) nomina i soci onorari;
    n) decide sulla permanenza dei soci, quali soci emeriti.
  2. Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo devono essere comunicate tempestivamente agli iscritti all’Associazione tramite il sito web dell’Associazione e tramite e-mail.
  3. Il Consiglio Direttivo è composto da sette componenti: i suoi componenti sono eletti dall’assemblea in seduta ordinaria; ogni votante potrà indicare non più di 4 nominativi; in caso di parità di voti, risulterà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo Professionale
  4. I consiglieri durano in carica due anni.
  5. Il ruolo di consigliere del Consiglio Direttivo dell’Associazione è incompatibile con qualsiasi altra carica in istituzioni rappresentative forensi, salvo diversa decisione esplicita dell’assemblea su ogni singolo caso; l’incompatibilità può essere dichiarata dalla Assemblea anche in caso di sopravvenienza di un conflitto di interessi rispetto all’attività della Associazione; nel caso venga eletto un associato che si trovi in una situazione d’incompatibilità o la cui incompatibilità sia stata dichiarata, egli dovrà risolvere entro tre settimane l’impedimento ovvero dichiarare la rinuncia all’incarico.
  6. Possono essere eletti Consiglieri i soci fondatori; i soci ordinari e quelli onorari ed emeriti che non sono soci fondatori possono essere eletti Consiglieri quando sono iscritti da almeno tre anni e a condizione che abbiano partecipato attivamente alla vita associativa, avendo avuti incarichi in organi sociali, avendo contribuito all’organizzazione di incontri o eventi formativi o essendo autore di pubblicazioni per conto dell’Associazione. Un consigliere decade automaticamente se per qualsiasi ragione cessa di essere socio dell’Associazione
  7. All’interno del consiglio Direttivo sono designati in occasione della prima riunione il Presidente, il Segretario e il Tesoriere; ai restanti componenti possono essere affidate specifiche deleghe e in ogni caso deve essere individuato il coordinatore del comitato tecnico scientifico; di tale nomine e deleghe deve essere data tempestiva comunicazione a tutti gli iscritti.
  8. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni bimestre; in occasione della prima riunione provvede alla convocazione il componente con maggiore anzianità di iscrizione all’albo degli Avvocati, che ne presiede lo svolgimento; le riunioni possono anche per via telematica o telefonica, audio e/o video per tutti o per alcuni dei sui componenti Di ogni riunione il Segretario ovvero altro componente del Consiglio Direttivo in sua assenza redige precisa verbalizzazione.
  9. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se assunte a maggioranza semplice con la presenza di almeno metà dei consiglieri; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o quello del Consigliere con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo.
  10. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri per sopravvenuta incompatibilità o per un altro motivo il Consiglio rimane in carica e delibera senza necessità d’integrazione, fino ad un minimo di cinque consiglieri; qualora il numero dei consiglieri scenda oltre detto limite il Presidente o altro componente del Consiglio convoca senza indugio l’assemblea per il ripristino del numero di consiglieri richiesti dallo Statuto; fino alla data cui si riunisce l’assemblea, i consiglieri rimasti possono deliberare solo in caso di assoluta necessità e urgenza; qualora per sopravvenuta incompatibilità o per un altro motivo vengono a mancare il Tesoriere o il Segretario, il Consiglio Direttivo provvede alla nuova nomina in occasione della prima riunione successiva; fino a quel momento i compiti sono demandati rispettivamente per il Tesoriere al consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione all’Albo Professionale e per il Segretario a quello con la minore anzianità di iscrizione all’Albo Professionale che a loro volta non siano Presidente o Segretario o Tesoriere o Coordinatore del Comitato Scientifico; di quanto a questo paragrafo deve essere data tempestiva comunicazione agli Associati.

 

14.3) Il Presidente

  1. Il Presidente dura in carica due anni.
  2. Al Presidente spettano i seguenti compiti:
    a) ha la rappresentanza legale dell’Associazione anche in giudizio;
    b) dà esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
    c) in caso di urgenza, può prendere le decisioni spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendo le stesse alla ratifica di quest’ultimo nella prima riunione successiva;
    d) nomina e revoca eventuali altri Procuratori dell’Associazione per determinati atti o categorie di atto;
    e) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo di cui è componente controllando la regolarità della sua costituzione e la correttezza dello svolgimento della riunione e dell’assunzione delle deliberazioni;
    f) relaziona annualmente all’assemblea sull’operato del Consiglio Direttivo e sulla gestione contabile dell’Associazione;
    g) è componente di diritto del Comitato Scientifico.
  3. Qualora per sopravvenuta incompatibilità o altro motivo venga a mancare il Presidente, Il Consiglio Direttivo deve riunirsi, convocato su iniziativa di una qualsiasi dei consiglieri, entro 15 giorni per la nomina di un nuovo Presidente; fino ad allora le facoltà e i poteri del Presidente, anche di rappresentanza, vengono assunti dal Consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione all’Albo Professionale; quest’ultimo in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente lo sostituisce.

 

14.4) Segretario

  1. Il segretario ha i seguenti compiti:
    a) redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    b) coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione;
    c) verifica il pagamento delle quote associative;
    d) tiene il quaderno dei Verbali delle Assemblee e di quello del Consiglio Direttivo, nonché compila e tiene aggiornato l’elenco degli associati;
    e) cura l’inoltro e la conservazione della corrispondenza dell’archivio sociale;
    f) sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi associati;
    g) coordina l’attività degli organi associativi;
    h) controfirma gli atti ufficiali dell’Associazione

 

14.5) Il Tesoriere

  1. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
    a) provvede al controllo contabile della gestione dell’Associazione e esprime un parere in occasione di ogni delibera di spesa del Consiglio Direttivo e dell’assemblea;
    b) ha la responsabilità innanzi al Consiglio Direttivo della salvaguardia del patrimonio dell’Associazione;
    c) quale unico soggetto a ciò autorizzato e avendone i poteri, effettua i pagamenti dovuti dall’Associazione e rilascia quietanza dei pagamento ricevuti;
    d) presenta ai fini della loro approvazione al Consiglio Direttivo, entro dieci giorni dalla assemblea ordinaria, il bilancio consuntivo dell’esercizio appena passato con una relazione ed il bilancio preventivo per il nuovo esercizio;
    e) fa presente al Consiglio Direttivo la non sostenibilità di taluni pagamenti in modo tale che vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

 

14.6) Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che vengono eletti o tra i Soci Fondatori o tra i soci ordinari, onorari ed emeriti ( questi ultimi due che non siano anche Soci Fondatori) iscritti da più di tre anni all’Associazione; i probiviri debbono essere patrocinanti dinnanzi alle Giurisdizioni Superiori; sono eletti dall’assemblea in seduta ordinaria e il loro ruolo è incompatibile con qualunque altro incarico nell’Associazione o in qualunque altro organismo associativo o istituzionale rappresentativo forense.
  2. Il collegio dei probiviri dura in carica per un periodo di due anni ed elegge al suo interno un Presidente.
  3. Se nel corso del mandato vengono a mancare per la perdita dei requisiti o per altri motivi dei componenti del collegio, il Consiglio Direttivo nomina dei supplenti in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.
  4. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali e nonché di esaminare controversie, anche sulla interpretazione delle norme statutarie, che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra organi sociali ovvero tra Soci e terzi. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione anche di uno solo degli associati e deve essere interpellato nei casi sopra indicati e trasmette il proprio giudizio al Consiglio Direttivo che in base ad esso adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.
  5. Se il Consiglio Direttivo deciderà di non adottare il provvedimento richiesto dal Collegio dei Probiviri dovrà convocare un’apposita assemblea straordinaria dell’Associazione che dovrà esprimersi sulla questione.
  6. Il Collegio dei Probiviri, fintantoché l’Associazione non avrà un numero di associati superiore a cinquanta , non verrà costituito e le sue funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo.

 

14.7) Il Comitato Scientifico

  1. Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri comunque non inferiore a cinque, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti sulla base di riconosciute competenze giuridiche; possono essere anche soggetti non iscritti all’Associazione e anche magistrati in servizio ; è componente di diritto del Comitato Scientifico il Presidente
  2. I suoi componenti restano in carica due anni; durante tale periodo si possono aggiungere altri componenti al Comitato in qualsiasi momento.
  3. Il comitato scientifico ha lo scopo di contribuire ad individuare, tenendo anche rapporti e relazioni con le Università italiane e straniere, temi ed argomenti di approfondimento culturale e professionale per gli avvocati e gli altri operatori del diritto , in coerenza con i deliberati dell’Assemblea e del Consiglio direttivo dell’Associazione; è inoltre responsabile delle pubblicazioni scientifiche dell’Associazione.
  4. Al suo interno vengono individuati i responsabili per aree tematiche di carattere giuridico.
  5. Il Comitato Scientifico è coordinato da un componente del Consiglio Direttivo, diverso dal Presidente, che ne cura la convocazione e l’effettività della sua attività.
  6. Le riunioni del Comitato Scientifico possono svolgersi anche per via telematica o telefonica audio e/o video per tutti o per alcuni dei sui componenti

 

[ Art. 15 ] Bilancio e Patrimonio

  1. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
  2. Per il primo anno di costituzione dell’Associazione sarà omessa l’approvazione del bilancio preventivo relativo a detta annualità.
  3. Il bilancio consuntivo con la nota illustrativa e il bilancio preventivo sono redatti dal Tesoriere, esaminati e approvati dal Consiglio Direttivo, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e definitivamente approvati dall’Assemblea in seduta ordinaria
  4. Il patrimonio dell’Associazione è composto da:
    a) quote associative;
    b) beni strumentali alle attività sociali;
    c) donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, contribuzioni, finanziamenti nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
    d) altre entrate patrimoniali derivanti dalle attività istituzionali.
  5. Il patrimonio deve essere gestito solo in funzione delle esigenze dell’Associazione e non si potrà mai dar luogo a distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché’ di fondi, riserve o di capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  6. Tutti gli incarichi inerenti l’Associazione sono a titolo gratuito.
  7. Gli impegni di spesa sono deliberati dal Consiglio solo ne limite dell’attivo patrimoniale esistente; la contrazione di mutui o altri contratti di finanziamento deve essere deliberata dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi degli iscritti.
  8. Ogni associato potrà in qualsiasi momento verificare la gestione economica dell’Associazione ed avrà diritto ad accedere alla documentazione contabile facendone richiesta al Tesoriere.

 

[ Art. 16 ] Modifiche statutarie

  1. Il presente Statuto potrà essere modificato dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli iscritti, purché la proposta di modifica sia inviata per conoscenza a tutti gli iscritti con l’avviso di convocazione dell’assemblea.

 

[ Art. 17 ] Rinvio a norme di legge – registrazione

  1. Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.
  2. Il presente Statuto e l’Atto Costitutivo saranno registrati presso l’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate

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